Regione Abruzzo
Area Protetta

Alto Contrasto Reimposta

Menu

Comunicazione di Cessione del Fabbricato

Pubblicato il: 31/01/21, 21:44.
Sotto-sezione 1° livello Attività e procedimenti
Sotto-sezione 2° livello Tipologie di procedimento
Data 31/01/2021

Unità Organizzativa Responsabile

Responsabile Area Catarra Giacomo

Titolario
Proponente
Allegati
Descrizione La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità  di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191, che va adempiuto solo in presenza delle circostanze previste dalla norma. La finalità  di tale adempimento è di consentire all'Autorità  di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso.

LEGGE 18 MAGGIO 1978 n. 191 (GU n. 137 del 19/05/1978)
CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978 n. 59

Art. 12

Chiunque cede la proprietà  o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità  locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonchà© le generalità  dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità  del bene e gli estremi del documento di identità  o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'Autorità  di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila (euro 103,00) a lire tre milioni (euro 1549,00). La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonchà© dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975 n. 706.

N.B. Ai sensi dell'art. 16 L. 689/81 è previsto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo della somma di euro 206,00.
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali