Sotto-sezione 1° livello | Attività e procedimenti |
---|---|
Sotto-sezione 2° livello | Tipologie di procedimento |
Data | 31/01/2021 |
Unità Organizzativa Responsabile
Responsabile Area | Catarra Giacomo |
---|
Titolario | |
---|---|
Proponente | |
Allegati | |
Descrizione | Ai sensi dell'art. 203 del C.d.S. avverso un verbale di accertamento di violazione in materia di circolazione stradale è possibile presentare ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione (per Notaresco al Prefetto di Teramo). Il ricorso va inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) direttamente al Prefetto oppure per il tramite del Corpo di Polizia Municipale di Notaresco, al seguente indirizzo: Corpo di Polizia Municipale di Notaresco sito in Piazza Civitello n. 8 – 64024 Notaresco (TE), oppure consegnato personalmente l'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via Castello n. 6. Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace, nel senso che non si può ricorrere a entrambe le autorità : il ricorso all'una esclude il ricorso all'altra. Il ricorso al Prefetto deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non si sia provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale. Il ricorso va presentato in carta libera. Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da un soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento. Il ricorrente può anche chiedere l'audizione personale al Prefetto, al fine di meglio esporre le proprie ragioni. A norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ordinanza di ingiunzione del pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace. I ricorsi presentati, siano essi stilati sull'apposito stampato che su carta libera, devono contenere ogni indicazione utile a determinare nell'Autorità a cui si chiede il giudizio il convincimento dell'esistenza delle ragioni per le quali si chiede l'annullamento del verbale. E' opportuno, ma non obbligatorio, che al ricorso venga allegato il verbale di cui si chiede l'esame (meglio se in originale). Tutti gli allegati sono facoltativi ed inseriti dal ricorrente allo scopo di far valere e/o dimostrare le proprie ragioni. Gli eventuali allegati dovranno comunque essere segnalati nel ricorso con apposito elenco. Si sottolinea che a stretto rigore di legge non esiste un obbligo specifico di allegare determinati documenti al ricorso; ogni allegato potrà essere prodotto dal ricorrente al fine di far valere meglio le proprie ragioni. Quanto sopra è indicato a titolo esplicativo e non fornisce indicazione alcuna sull'opportunità di presentare ricorso o sul possibile esito dello stesso. Il ricorso avverso il preavviso di accertamento, ossia del foglietto lasciato sul parabrezza del veicolo, è inammissibile. Chi volesse presentare ricorso dovrà attendere la notifica del verbale e ricorrere avverso il verbale. Il pagamento della sanzione pecuniaria rende inammissibile il ricorso. |