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Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale Codice della Strada

Pubblicato il: 31/01/21, 21:44.
Sotto-sezione 1° livello Attività e procedimenti
Sotto-sezione 2° livello Tipologie di procedimento
Data 31/01/2021

Unità Organizzativa Responsabile

Responsabile Area Catarra Giacomo

Titolario
Proponente
Allegati
Descrizione Ai sensi dell'art. 204-bis del Codice della Strada avverso un verbale di accertamento di violazione in materia di circolazione stradale è possibile presentare, in alternativa al ricorso al Prefetto, ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace di Notaresco sito presso il Giudice di Pace di Teramo.
Il ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento è alternativo al ricorso al Prefetto, nel senso che non si può ricorrere a entrambe le autorità : il ricorso all'una esclude il ricorso all'altra.
Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non si sia provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale.
Non è ammissibile il ricorso presentato da un soggetto che assuma la qualità  di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento.
Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del G.d.P. del luogo della commessa violazione, e quindi, al Giudice di Pace di Notaresco, i cui uffici si trovano presso il Giudice di Pace di Teramo siti in Via C. Beccaria n.1, direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure spedito entro lo stesso termine con plico raccomandato.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione.
ATTENZIONE! Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al G.d.P. è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (Euro 37,00 per cause del valore fino a Euro 1.100,00 ). Per ulteriori precisazioni al riguardo ci si potrà  rivolgere agli Uffici del Giudice di Pace.
Il ricorso deve contenere ogni indicazione utile a determinare nell'Autorità  a cui si chiede il giudizio il convincimento dell'esistenza delle ragioni per le quali si chiede l'annullamento del verbale.
Al ricorso va allegato il verbale di cui si chiede l'esame (meglio se in originale).
Tutti gli allegati sono facoltativi ed inseriti dal ricorrente allo scopo di far valere e/o dimostrare le proprie ragioni. Gli eventuali allegati dovranno comunque essere segnalati nel ricorso con apposito elenco. Si sottolinea che a stretto rigore di legge non esiste un obbligo specifico di allegare determinati documenti al ricorso; ogni allegato potrà  essere prodotto dal ricorrente al fine di far valere meglio le proprie ragioni.
Quanto sopra è indicato a titolo esplicativo e non fornisce indicazione alcuna sull'opportunità  di presentare ricorso o sul possibile esito dello stesso.
Il ricorso avverso il preavviso di accertamento, ossia del “foglietto ” lasciato sul parabrezza del veicolo, è inammissibile. Chi volesse pertanto presentare ricorso, dovrà  attendere la notifica del verbale, e ricorrere avverso il verbale.
Il pagamento della sanzione pecuniaria rende inammissibile il ricorso.

Maggiori informazioni potranno essere richieste direttamente agli Uffici del Giudice di Pace di Notaresco presso gli uffici del Giudice di Pace di Teramo, siti in Via C. Beccaria n.1
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