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Rateizzazione di sanzione pecuniaria per violazione Codice della Strada

Pubblicato il: 31/01/21, 21:44.
Sotto-sezione 1° livello Attività e procedimenti
Sotto-sezione 2° livello Tipologie di procedimento
Data 31/01/2021

Unità Organizzativa Responsabile

Responsabile Area Catarra Giacomo

Titolario
Proponente
Allegati
Descrizione Ai sensi dell'art. 202-bis del Codice della Strada, i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o pi๠violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi della facoltà  chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La richiesta di rateizzazione di sanzioni relative a verbali emessi dal personale del Corpo di Polizia Municipale di Notaresco, va inviata al Comando di Polizia Municipale del Comune di Notaresco, sito in Piazza Civitello n. 8.
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità  della somma da pagare, può essere disposta la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà  di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza viene adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
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