Sotto-sezione 1° livello | Attività e procedimenti |
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Sotto-sezione 2° livello | Tipologie di procedimento |
Data | 31/01/2021 |
Unità Organizzativa Responsabile
Responsabile Area | Catarra Giacomo |
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Titolario | |
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Proponente | |
Allegati | |
Descrizione | Tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo di denunciare, oltre che all'INAIL, anche all'autorità locale di pubblica sicurezza l'infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente, che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro, per pi๠di tre giorni. Tale obbligo scaturisce dall'art. 53 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 1 e 2 della Legge 28.12.1993 n. 561, e dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n °38. Detta denuncia deve essere presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio e per autorità di pubblica sicurezza si intendono la Questura o, in alternativa, i Commissariati di P.S. nei comuni ove tali uffici sono presenti, in ogni altro caso tale autorità è rappresentata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto l'infortunio stesso. Nel caso che l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano. La denuncia deve essere presentata da parte del datore di lavoro entro due giorni da quello nel quale il datore di lavoro stesso ha avuto notizia dell' infortunio occorso ad un proprio dipendente, questo termine decorre dal momento in cui il datore di lavoro riceve il certificato medico che attesta un' inabilità al lavoro di oltre tre giorni, oppure, nel caso di infortunio in precedenza valutato guaribile entro tre giorni, il termine decorre dalla data di ricezione del successivo certificato medico che attesta la mancata guarigione nei termini precedentemente stabiliti e prolunga quindi il periodo di inabilità al lavoro. Ai fini dell'osservanza dei termini di presentazione, per le comunicazioni di infortunio effettuate a mezzo di lettera raccomandata, vale come data di presentazione quella di spedizione dall' Ufficio Postale. Se la scadenza del termine cade in un giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo, per la corretta valutazione dei termini previsti dalla normativa il sabato è considerato normale giornata feriale anche se normalmente non lavorativa. In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B). Per le violazioni contestate a partire dal 1 ° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (L. 296/06, art. 1, comma 1177). Pertanto, a far data dal 01.01.2007, in caso di denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta viene applicata una sanzione pecuniaria da euro 1.290,00 a euro 7.745,00. L'obbligo sussiste anche per: 1) infortuni a familiari nel caso questi prestino la loro opera in qualità di lavoratore subordinato; 2) infortuni a insegnanti e alunni delle scuole o istituti di ogni ordine e grado; 3) infortuni (incidenti) nel tragitto percorso per andare e tornare dal lavoro. In caso in cui sia avvenuto un infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o l'inabilità superiore ai trenta giorni, l'autorità di p.s., appena ricevuta la denuncia, deve inviare copia della denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, nella cui circoscrizione è accaduto l'infortunio. Tale organo, entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede ad una inchiesta volta ad accertare, tra l'altro, le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e le cause di esso nonché eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione. |