Sotto-sezione 1° livello | Attività e procedimenti |
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Sotto-sezione 2° livello | Tipologie di procedimento |
Data | 31/01/2021 |
Unità Organizzativa Responsabile
Responsabile Area | CATARRA Giacomo |
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Titolario | |
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Proponente | |
Allegati | |
Descrizione | Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, i cittadini che, a qualsiasi titolo, danno alloggio ovvero ospitano uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assumono per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cedono allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, sono tenuti a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità Locale di P.S. (Commissariato di P.S. oppure, ove manchi, al Sindaco). La comunicazione deve contenere: • le generalità del denunciante e quelle dello straniero o apolide; • gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano; • l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio; • il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti: - fotocopia di un documento di identità del dichiarante; - fotocopia di un documento di identità dello straniero. Le violazioni delle predette disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 a 1.100,00 Euro. Oltre alla mancata comunicazione, anche la comunicazione incompleta è soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra. Il modello appositamente predisposto deve essere debitamente compilato e presentato negli orari di apertura al pubblico presso il Comando di Polizia Municipale sito in Piazza Civitello n. 8, ovvero presso l'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via Castello n. 6, allegando le copie dei documenti di identità del dichiarante e dello straniero, che rilascerà una copia della dichiarazione come ricevuta. |