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Comunicazione dati conducente per decurtazione punti patente di guida

Pubblicato il: 31/01/21, 21:44.
Sotto-sezione 1° livello Attività e procedimenti
Sotto-sezione 2° livello Tipologie di procedimento
Data 31/01/2021

Unità Organizzativa Responsabile

Responsabile Area Catarra Giacomo

Titolario
Proponente
Allegati
Descrizione All'atto del rilascio della patente di guida viene attribuito un punteggio di venti (20) punti. Tale punteggio subisce decurtazioni a seguito della commissione di determinate violazioni a norme comportamentali del Codice della Strada (art. 126-bis Codice della Strada)
Nel caso in cui il verbale sia stato immediatamente contestato al conducente, i punti saranno decurtati direttamente d'Ufficio dalla patente del conducente responsabile della violazione.
Nel caso in cui la violazione sia accertata in assenza del conducente, il verbale sarà  notificato all'obbligato in solido (spesso il proprietario del veicolo), il quale è tenuto a comunicare entro 60 giorni dal la notifica del verbale stesso i dati del conducente che al momento dell'accertata violazione era alla guida del veicolo, al fine di poter procedere alla decurtazione dei punti dalla patente di quest'ultimo.
In caso di mancata comunicazione senza giustificato e documentato motivo dei dati del conducente, ai sensi dell'art. 126-bis del Codice della Strada sarà  emesso a carico del destinatario del verbale un ulteriore verbale di accertamento con sanzione pecuniaria da Euro 286,00 a Euro 1.142,00.
Al fine di agevolare la comunicazione dei dati del conducente, al verbale notificato viene allegato un modello già  in parte precompilato.
Può essere comunque utilizzato qualunque modello, facendo attenzione a che siano chiaramente riportati i dati personali di chi effettua la dichiarazione, i dati personali di chi era alla guida del veicolo (conducente), nonché i dati della patente di guida (tipo, numero, data di rilascio e data di scadenza, organo che l'ha rilasciata) del conducente al momento della commessa violazione.
Alla comunicazione, debitamente sottoscritta dagli interessati (proprietario e conducente) deve essere allegata fotocopia della patente di guida del conducente, con dichiarazione firmata dallo stesso con il quale si attesta la conformità  della fotocopia all'originale in suo possesso.
La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale. Può essere consegnata direttamente presso gli Uffici del Comando oppure essere inviata mediante lettera raccomandata a.r. al Corpo di Polizia Municipale di Notaresco, Piazza Civitello, 8 – 64024 NOTARESCO (TE). La Comunicazione può essere anche inviata a mezzo fax al n. 085.8958589, ma si consiglia in detto ultimo caso di controllare successivamente, mediante una telefonata al n. 085.8350230, la corretta ricezione dello stesso, in quanto molto spesso la fotocopia della patente di guida inviata a mezzo fax risulta illeggibile.
In tutti i casi in cui la comunicazione non viene consegnata personalmente all'Ufficio, è necessario allegare oltre alla fotocopia della patente del conducente anche la fotocopia di un documento di identificazione dell'obbligato in solido/proprietario che effettua la dichiarazione.
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